Canoni concordati (Patti territoriali)
Contratto di affitto in cui il canone mensile non è libero, ma stabilito in base a specifici “accordi territoriali” che coinvolgono i Comuni, le organizzazioni di inquilini e di proprietari e il Ministero dei Lavori Pubblici. Nel Comune di Venezia tale accordo è stato rinnovato il 28 marzo 2018. In generale, questi contratti sono vantaggiosi sia per l’inquilino poiché il canone è inferiore al prezzo di mercato, sia per il proprietario che gode di alcune agevolazioni fiscali. (link: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali text: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali )
Città storica
I sestieri veneziani inclusa l'isola della Giudecca.
Città insulare
La città storica + l'estuario e le isole minori.
Terraferma
Il territorio non insulare del Comune di Venezia.
Comuni ad alta tensione abitativa
Sono una serie di comuni, individuati per legge e in base a delibere del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), nei quali è presente un forte disagio abitativo. Tra i Comuni ad alta tensione abitativa vi sono tutte le maggiori città italiane e i capoluoghi di provincia. Proprio in ragione del disagio abitativo, si prevede che ai proprietari che concludono contratti di locazione a canone agevolato o concordato siano concessi significativi benefici fiscali (cedolare secca al 10%).
E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica)
È costituita da alloggi il cui canone di locazione è commisurato al reddito delle famiglie locatarie. Vi si accede tramite bando comunale che ne identifica i criteri di accesso e relativa graduatoria. La proprietà di tali alloggi è di Enti o Amministrazioni pubbliche mentre la gestione può essere affidata a soggetti terzi.
I.P.A.V. – Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane
Tra gli enti socio-assistenziali rivolti alla persona più importanti del Veneto. Gestisce strutture socio-sanitarie, residenziali, centri servizi rivolti ad anziani, di riabilitazione, comunità alloggio per ragazzi e ragazze con difficoltà famigliari e di disagio giovanile, ecc. I.P.A.V. è proprietaria di un ingente patrimonio disponibile, derivante da lasciti e donazioni, costituito da 587 immobili a destinazione abitativa e 211 con destinazione diversa (negozi, alberghi, magazzini, …) localizzati in massima parte nella Città Storica di Venezia. Questi immobili sono locati con contratti del tipo libero o conformi agli accordi territoriali. Le nuove assegnazione di abitazioni sfitte sono decise attraverso gara a base d’asta al massimo rialzo. La redditività lorda degli immobili del patrimonio disponibile di I.P.A.V. è pari complessivamente a circa dieci milioni di euro annui (dato aggiornato al 2021).
ISEE-ERP
Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP): introdotto da legge regionale determina l’accesso, la permanenza e il calcolo dei canoni di locazione degli alloggi ERP.
Legge speciale per Venezia
Con questo termine si indica, in modo generico, un complesso di interventi legislativi “speciali” che, a seguito dell’alluvione del 1966, sono stati approvati nel tempo con il fine di perseguire la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica della città. Per quanto concerne la casa e la residenzialità, è particolarmente rilevante la legge n. 798/1984 (seconda legge speciale dopo la prima del 1973) che introduce importanti investimenti per l’edilizia residenziale e contributi ai privati per il risanamento di immobili di proprietà, con destinazione abitativa vincolata per alcuni anni.
Locazioni brevi turistiche
Sono una tipologia di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo che coniuga lo scopo turistico (l’abitazione cioè non viene affittata per risiederci stabilmente) con la brevità della relativa durata (almeno inferiore a 30 giorni, ma spesso limitata a pochi giorni). Si tratta della tipologia contrattuale più frequente con la quale le case a Venezia sono affittate ai turisti. La sua grande diffusione è legata all’avvento delle piattaforme di home-sharing; la più nota fra queste è Airbnb (nata nel 2008). Non essendo una tipologia ricettiva vera e propria, le locazioni turistiche brevi non ricadono nella competenza legislativa regionale in materia di strutture ricettive (diversamente da B&B, affittacamere, ecc.), ma in quella statale.
Equo canone
Con la legge L.392 del 1978 si introdusse una calmierazione dei canoni di affitto: i contratti stipulati non potevano superare il cosiddetto “equo canone”, un valore stabilito sulla base di alcune caratteristiche dell’alloggio locato, come il tipo di immobile (rurale, ultrapopolare, popolare, economico, civile, signorile), il livello di piano, lo stato di conservazione, la zona della città, l'accesso o meno al trasporto pubblico locale, le dimensioni della città. La legge fu abrogata nel 1998 e da allora i canoni di affitto privati sono completamente sottoposti al mercato.
Riferimenti costituzionali rilevanti
a cura di Giacomo Menegus
Per comprendere appieno gravità e irrazionalità delle scelte del Comune di Venezia vanno tenuti in considerazione i seguenti punti fermi emergenti dall’ormai copiosa giurisprudenza costituzionale in materia di requisiti per l’assegnazione degli alloggi ERP.
1) Il requisito della residenza protratta è incostituzionale “sotto un triplice profilo: per intrinseca irragionevolezza, proprio perché trattasi di requisito del tutto non correlato con la funzione propria dell’edilizia sociale; perché determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; e perché tradisce il dovere della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (sentenza n. 67 del 2024)”
(Corte cost. n. 147 del 2024, che fa un quadro della giurisprudenza pregressa).
2) Il radicamento territoriale del richiedente può assumere un rilievo solo e soltanto nei termini di prognosi di stanzialità. Si possono cioè richiedere “garanzie di stabilità, che, nell’ambito dell’assegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l’azione amministrativa e riducendone l’efficacia” (Corte cost. n. 222 del 2013).
La residenza pregressa però, secondo la Corte, non aiuta a valutare questa prospettiva di stabilità del richiedente/potenziale assegnatario, è quindi un “indice debole” e va essenzialmente esclusa.
3) Vanno valorizzati altri fattori più probanti in tal senso: le difese dei ricorrenti nel caso della legge veneta suggerivano, ad esempio, “la tipologia e durata di un eventuale rapporto contrattuale, l’esistenza di bambini in età scolare nel nucleo familiare, e l’età stessa del richiedente”.
Ma qui sta al legislatore veneto (e al comune) identificare quali potrebbero essere gli indizi della volontà di creare un “progetto di vita” stabile in Veneto e a Venezia.
4) Peraltro – e questo è particolarmente importante nel nostro caso – la Corte ha chiaramente sottolineato, proprio in relazione ai punteggi assegnati ai lungo-residenti, “che il legislatore regionale ben può dare rilievo, ai fini della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria di accesso, alla «prospettiva della stabilità», ma tale aspetto, se può concorrere a determinare la posizione dei beneficiari, deve nondimeno conservare un carattere meno rilevante rispetto alla necessaria centralità dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti” (Corte cost. n. 9 del 2021). Detto altrimenti, il radicamento sul territorio “quand’anche fosse adeguatamente valutato (non con riferimento alla previa residenza protratta), non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno” (Corte cost. n. 9 del 2021).
È palese come non corrispondano a tale indicazione i punteggi assegnati dal Comune, che sono nettamente sproporzionati nel premiare la residenza pregressa in Veneto e nel Comune di Venezia (si tenga presente che la Corte ha ritenuto illegittima una legge abruzzese che prevedeva i seguenti punteggi: punteggio massimo da attribuire alle condizioni soggettive (reddito e numero dei componenti il nucleo familiare) 5 punti; quello per le condizioni oggettive (gravità del disagio abitativo) 9 punti; quello per le «condizioni aggiuntive regionali»5 punti; infine, quello per la residenza protratta 6 punti. Quindi decisamente più soft del caso veneziano).
5) A questo punto ci si potrebbe chiedere come tutelare chi si trovi da tempo sul territorio comunale in situazione di disagio abitativo a fronte di “nuovi utenti” che potrebbero sopravanzarlo nelle graduatorie. Anche rispetto a questa esigenza, Comune e Regione avrebbero potuto fare diversamente, tutelando chi da molto aspira ad un alloggio ERP.
La Corte ha infatti più volte ribadito che ben potrebbe essere considerata, ai fini dell’assegnazione dei punteggi, “l’ “anzianità di presenza” del richiedente, non genericamente nel territorio regionale, ma precisamente nella graduatoria degli aventi diritto, giacché questa circostanza darebbe evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato, e quindi idoneo a combinare il dato del radicamento con quello dello stesso bisogno” (Corte cost. n. 9 del 2021). Questo criterio nel bando veneziano ha inspiegabilmente un peso equivalente (anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni: punti da 1 a 5), se non minore, rispetto a quello della residenza protratta (specie se si sommano i punteggi attribuiti alla residenza protratta in Veneto e nel Comune. Nel bando sono previsti, per la residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto: - da dieci a trenta anni: Punti da 2 a 7; - oltre i trenta anni: Punti 7; e per i richiedenti residenti ininterrottamente nel territorio del Comune di Venezia: - da 5 a 15 anni: punti da 1 a 5; - oltre i 15 anni: punti 5).
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Social Housing/Edilizia convenzionata o Edilizia Residenziale Sociale
Si tratta di progetti che si collocano tra l’edilizia popolare e il mercato immobiliare libero destinati alla fascia di popolazione che non può accedere ai bandi ERP ma che non riesce ad acquistare o sostenere un canone d’affitto di un appartamento a prezzi di mercato. Il social housing è definito dal D.M. 22 aprile 2008.