Categoria

Canoni concordati (Patti territoriali)

Contratto di affitto in cui il canone mensile non è libero, ma stabilito in base a specifici “accordi territoriali” che coinvolgono i Comuni, le organizzazioni di inquilini e di proprietari e il Ministero dei Lavori Pubblici. Nel Comune di Venezia tale accordo è stato rinnovato il 28 marzo 2018. In generale, questi contratti sono vantaggiosi sia per l’inquilino poiché il canone è inferiore al prezzo di mercato, sia per il proprietario che gode di alcune agevolazioni fiscali. (link: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali text: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali )

Città storica

I sestieri veneziani inclusa l'isola della Giudecca.

Città insulare

La città storica + l'estuario e le isole minori.

Terraferma

Il territorio non insulare del Comune di Venezia.

Comuni ad alta tensione abitativa

Sono una serie di comuni, individuati per legge e in base a delibere del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), nei quali è presente un forte disagio abitativo. Tra i Comuni ad alta tensione abitativa vi sono tutte le maggiori città italiane e i capoluoghi di provincia. Proprio in ragione del disagio abitativo, si prevede che ai proprietari che concludono contratti di locazione a canone agevolato o concordato siano concessi significativi benefici fiscali (cedolare secca al 10%).

E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica)

È costituita da alloggi il cui canone di locazione è commisurato al reddito delle famiglie locatarie. Vi si accede tramite bando comunale che ne identifica i criteri di accesso e relativa graduatoria. La proprietà di tali alloggi è di Enti o Amministrazioni pubbliche mentre la gestione può essere affidata a soggetti terzi.

I.P.A.V. – Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane

Tra gli enti socio-assistenziali rivolti alla persona più importanti del Veneto. Gestisce strutture socio-sanitarie, residenziali, centri servizi rivolti ad anziani, di riabilitazione, comunità alloggio per ragazzi e ragazze con difficoltà famigliari e di disagio giovanile, ecc. I.P.A.V. è proprietaria di un ingente patrimonio disponibile, derivante da lasciti e donazioni, costituito da 587 immobili a destinazione abitativa e 211 con destinazione diversa (negozi, alberghi, magazzini, …) localizzati in massima parte nella Città Storica di Venezia. Questi immobili sono locati con contratti del tipo libero o conformi agli accordi territoriali. Le nuove assegnazione di abitazioni sfitte sono decise attraverso gara a base d’asta al massimo rialzo. La redditività lorda degli immobili del patrimonio disponibile di I.P.A.V. è pari complessivamente a circa dieci milioni di euro annui (dato aggiornato al 2021).

ISEE-ERP

Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP): introdotto da legge regionale determina l’accesso, la permanenza e il calcolo dei canoni di locazione degli alloggi ERP.

Legge speciale per Venezia

Con questo termine si indica, in modo generico, un complesso di interventi legislativi “speciali” che, a seguito dell’alluvione del 1966, sono stati approvati nel tempo con il fine di perseguire la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica della città. Per quanto concerne la casa e la residenzialità, è particolarmente rilevante la legge n. 798/1984 (seconda legge speciale dopo la prima del 1973) che introduce importanti investimenti per l’edilizia residenziale e contributi ai privati per il risanamento di immobili di proprietà, con destinazione abitativa vincolata per alcuni anni.

Locazioni brevi turistiche

Sono una tipologia di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo che coniuga lo scopo turistico (l’abitazione cioè non viene affittata per risiederci stabilmente) con la brevità della relativa durata (almeno inferiore a 30 giorni, ma spesso limitata a pochi giorni). Si tratta della tipologia contrattuale più frequente con la quale le case a Venezia sono affittate ai turisti. La sua grande diffusione è legata all’avvento delle piattaforme di home-sharing; la più nota fra queste è Airbnb (nata nel 2008). Non essendo una tipologia ricettiva vera e propria, le locazioni turistiche brevi non ricadono nella competenza legislativa regionale in materia di strutture ricettive (diversamente da B&B, affittacamere, ecc.), ma in quella statale.

Social Housing/Edilizia convenzionata o Edilizia Residenziale Sociale

Si tratta di progetti che si collocano tra l’edilizia popolare e il mercato immobiliare libero destinati alla fascia di popolazione che non può accedere ai bandi ERP ma che non riesce ad acquistare o sostenere un canone d’affitto di un appartamento a prezzi di mercato. Il social housing è definito dal D.M. 22 aprile 2008.

Equo canone

Con la legge L.392 del 1978 si introdusse una calmierazione dei canoni di affitto: i contratti stipulati non potevano superare il cosiddetto “equo canone”, un valore stabilito sulla base di alcune caratteristiche dell’alloggio locato, come il tipo di immobile (rurale, ultrapopolare, popolare, economico, civile, signorile), il livello di piano, lo stato di conservazione, la zona della città, l'accesso o meno al trasporto pubblico locale, le dimensioni della città. La legge fu abrogata nel 1998 e da allora i canoni di affitto privati sono completamente sottoposti al mercato.

4 March 2024

Bandi social housing 2023

Quel pasticciaccio brutto dei punteggi per attività lavorativa

I bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi comunali con canone di social housing attribuiscono alla localizzazione dell’attività lavorativa di almeno un componente del nucleo richiedente un consistente punteggio, così suddiviso:

  • Presenza nel nucleo familiare richiedente di almeno un componente che svolga attività lavorativa con sede principale od esclusiva nel territorio della Città Metropolitana di Venezia: punti 10
  • Presenza nel nucleo familiare richiedente di almeno un componente con attività lavorativa principale nel Comune di Venezia: punti 3
  • Presenza nel nucleo familiare richiedente di almeno un componente con attività lavorativa principale nel Centro Storico di Venezia alla data di pubblicazione del bando (esclusi i richiedenti che hanno presentato domanda in Terraferma): punti 2

I punteggi sono cumulabili: il punteggio massimo per un richiedente che ha presentato domanda e lavora in “Centro Storico” è di 15 punti; se ha presentato domanda in Terraferma e lì lavora può ottenerne 13.

E la tutela della residenzialità?

Tutelare la possibilità per i giovani veneziani di continuare a vivere a Venezia, anche se lavorano altrove, non rientra invece tra gli obiettivi che la Giunta intendeva perseguire con questi bandi (non a caso, nella delibera di Giunta non è mai citata la tutela della residenzialità).

Due esempi esplicativi:

  • Il richiedente vive a Mogliano, o a Padova, o a Treviso e presenta domanda in “Centro Storico”, dove ha l’attività lavorativa; ottiene 15 punti.Se lavora a Mestre e presenta domanda per la Terraferma ne ottiene 13.
  • Il richiedente è nato, cresciuto e ha messo su famiglia a Dorsoduro (o altro sestiere) e presenta domanda per il “Centro Storico”, dove vorrebbe continuare a vivere. Purtroppo, lavora a Mogliano, o a Padova o a Treviso (facendo il pendolare tutti i giorni). Zero punti.La stessa cosa per chi vive a Mestre e ha presentato domanda per la Terraferma, ma lavora in un comune esterno alla Città Metropolitana. Zero punti.

Dieci o quindici punti in più o in meno fanno la differenza tra avere buone possibilità di assegnazione o non averne alcuna. Per i richiedenti di cui al punto 2 le possibilità di assegnazione sono pari a zero.

Come indurre in errore i richiedenti

Da nessuna parte, né nella delibera, né nei bandi è scritto che i punteggi per attività lavorativa (in “Centro Storico”, in Comune, nella Città Metropolitana) sono tra loro cumulabili, né che è necessario barrare tutte e tre le caselle per ottenere il massimo del punteggio.

Così come sono stati enunciati, i punteggi per attività lavorativa possono quindi indurre all’errore.

Due esempi esplicativi:

  • il richiedente lavora in “Centro Storico”, barra la casella corrispondente, ma non quelle relative al Comune e alla Città Metropolitana, perché pensa che lavorare in Comune voglia dire lavorare in altra zona comunale che non sia il ”Centro Storico” e che lavorare nella Città Metropolitana voglia dire lavorare in un altro comune, diverso da Venezia, ma ubicato all’interno della Città Metropolitana.Se ha barrato solo la casella del Centro Storico otterrà 2 punti, invece dei 15 che avrebbe cumulato barrando anche la casella del Comune e quella della Città Metropolitana e si gioca la possibilità di assegnazione.
  • Ancor più evidente la possibilità di errore per i richiedenti in Terraferma (in questo caso il punteggio per attività lavorativa in “Centro Storico” non è previsto e la scelta è limitata al Comune e/o alla Città Metropolitana).Lavora a Mestre e barra la casella corrispondente al Comune, ma magari pensa che la Città Metropolitana sia riferita ad altri comuni escluso il Comune di Venezia, dove ha già barrato la casella. Errore: ottiene 3 punti invece di 13 e si gioca la possibilità di assegnazione.

Elucubrazioni prive di fondamento? Magari!

La tabella sotto riportata evidenzia che questo tipo di errori sono generalizzati e coinvolgono una parte consistente dei richiedenti:

Fonte: elaborazione Ocio sulle graduatorie social housing

Richiedenti in “Centro Storico” e Giudecca

  • 88 richiedenti con attività lavorativa in “Centro Storico” non hanno barrato le caselle relative al Comune e alla Città Metropolitana, ottenendo 2 punti invece di 15;
  • 6 richiedenti non hanno barrato la casella del Comune perdendo 3 punti;
  • 16 richiedenti non hanno barrato la casella della Città Metropolitana, perdendo 10 punti.

Complessivamente 110 richiedenti su 373 con attività lavorativa in “Centro Storico” (il 30%) hanno ottenuto punteggi inferiori, anche di molto, a quelli dovuti per mero errore materiale ( perché non sia stato sanato lo vediamo più avanti).

A questi vanno aggiunti altri 22 richiedenti con attività lavorativa in Comune che non hanno ottenuto punteggio per lavoro nella Città Metropolitana, perdendo anch’essi 10 punti.

Richiedenti in Terraferma

Qui troviamo 60 richiedenti sui 155 con attività lavorativa in Comune (il 39%) che non avendo barrato anche la casella della Città Metropolitana, non hanno avuto il relativo punteggio, perdendo 10 punti.

Complessivamente sono 192 i richiedenti nelle graduatorie che per mero errore materiale hanno avuto meno punti di quanti gliene sarebbero toccati e che per questo motivo non hanno alcuna possibilità di ottenere un’assegnazione.

Ma come mai non è stato possibile sanare gli errori?

La delibera di Giunta, e i bandi conseguenti, prevedono che, a conclusione della raccolta delle domande e delle procedure istruttorie, non siano possibili ricorsi amministrativi e che le graduatorie siano così rese definitive con immediatezza.

Il motivo è il seguente: “... impostare le procedure concorsuali sulla base di regole e modalità quanto più snelle ed efficaci, con abbattimento dei tempi di espletamento delle procedure stesse, in modo tale da dare esito sollecito alla domanda di alloggi che perverrà dalla cittadinanza interessata.”

Quindi, per procedere più celermente, viene evitato il passaggio intermedio della formazione di una graduatorie provvisorie (come invece avviene obbligatoriamente per i bandi ERP emanati dalla Regione) che permettano ai richiedenti di procedere con un ricorso qualora ritengano di essere stati esclusi dalla graduatoria immotivatamente, o di avere ottenuto un punteggio non conforme alle proprie condizioni.

Ma davvero un iter procedurale che fosse durato un mese in più per permettere la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e gli eventuali ricorsi avrebbe compromesso irrimediabilmente la celerità nell’assegnazione delle abitazioni? Questa giustificazione ci sembra una banale scusa per semplificare e alleggerire il carico di lavoro degli uffici, mostrandone nel contempo l’efficienza, senza tenere in alcun conto le ricadute negative sui cittadini.

E allora un richiedente cosa può fare per cercare di correggere un punteggio errato?

La risposta è nei bandi “... avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 gg. dalla pubblicazione.”

Cioè, un richiedente alloggio è trattato come se fosse un’impresa che ha partecipato a un appalto pubblico e volesse contestare i risultati della gara d’appalto rivolgendosi al TAR.

Proviamo a pensare ai costi di un ricorso al TAR, qualche migliaio di euro, e ai redditi delle famiglie richiedenti alloggio e diciamoci chiaramente che l’unico scopo è mettere di fronte le famiglie a un fatto compiuto e incontestabile, formalmente corretto, ma del tutto ingiusto nei risultati.