Categoria

Canoni concordati (Patti territoriali)

Contratto di affitto in cui il canone mensile non è libero, ma stabilito in base a specifici “accordi territoriali” che coinvolgono i Comuni, le organizzazioni di inquilini e di proprietari e il Ministero dei Lavori Pubblici. Nel Comune di Venezia tale accordo è stato rinnovato il 28 marzo 2018. In generale, questi contratti sono vantaggiosi sia per l’inquilino poiché il canone è inferiore al prezzo di mercato, sia per il proprietario che gode di alcune agevolazioni fiscali. (link: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali text: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali )

Città storica

I sestieri veneziani inclusa l'isola della Giudecca.

Città insulare

La città storica + l'estuario e le isole minori.

Terraferma

Il territorio non insulare del Comune di Venezia.

Comuni ad alta tensione abitativa

Sono una serie di comuni, individuati per legge e in base a delibere del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), nei quali è presente un forte disagio abitativo. Tra i Comuni ad alta tensione abitativa vi sono tutte le maggiori città italiane e i capoluoghi di provincia. Proprio in ragione del disagio abitativo, si prevede che ai proprietari che concludono contratti di locazione a canone agevolato o concordato siano concessi significativi benefici fiscali (cedolare secca al 10%).

E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica)

È costituita da alloggi il cui canone di locazione è commisurato al reddito delle famiglie locatarie. Vi si accede tramite bando comunale che ne identifica i criteri di accesso e relativa graduatoria. La proprietà di tali alloggi è di Enti o Amministrazioni pubbliche mentre la gestione può essere affidata a soggetti terzi.

I.P.A.V. – Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane

Tra gli enti socio-assistenziali rivolti alla persona più importanti del Veneto. Gestisce strutture socio-sanitarie, residenziali, centri servizi rivolti ad anziani, di riabilitazione, comunità alloggio per ragazzi e ragazze con difficoltà famigliari e di disagio giovanile, ecc. I.P.A.V. è proprietaria di un ingente patrimonio disponibile, derivante da lasciti e donazioni, costituito da 587 immobili a destinazione abitativa e 211 con destinazione diversa (negozi, alberghi, magazzini, …) localizzati in massima parte nella Città Storica di Venezia. Questi immobili sono locati con contratti del tipo libero o conformi agli accordi territoriali. Le nuove assegnazione di abitazioni sfitte sono decise attraverso gara a base d’asta al massimo rialzo. La redditività lorda degli immobili del patrimonio disponibile di I.P.A.V. è pari complessivamente a circa dieci milioni di euro annui (dato aggiornato al 2021).

ISEE-ERP

Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP): introdotto da legge regionale determina l’accesso, la permanenza e il calcolo dei canoni di locazione degli alloggi ERP.

Legge speciale per Venezia

Con questo termine si indica, in modo generico, un complesso di interventi legislativi “speciali” che, a seguito dell’alluvione del 1966, sono stati approvati nel tempo con il fine di perseguire la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica della città. Per quanto concerne la casa e la residenzialità, è particolarmente rilevante la legge n. 798/1984 (seconda legge speciale dopo la prima del 1973) che introduce importanti investimenti per l’edilizia residenziale e contributi ai privati per il risanamento di immobili di proprietà, con destinazione abitativa vincolata per alcuni anni.

Locazioni brevi turistiche

Sono una tipologia di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo che coniuga lo scopo turistico (l’abitazione cioè non viene affittata per risiederci stabilmente) con la brevità della relativa durata (almeno inferiore a 30 giorni, ma spesso limitata a pochi giorni). Si tratta della tipologia contrattuale più frequente con la quale le case a Venezia sono affittate ai turisti. La sua grande diffusione è legata all’avvento delle piattaforme di home-sharing; la più nota fra queste è Airbnb (nata nel 2008). Non essendo una tipologia ricettiva vera e propria, le locazioni turistiche brevi non ricadono nella competenza legislativa regionale in materia di strutture ricettive (diversamente da B&B, affittacamere, ecc.), ma in quella statale.

Social Housing/Edilizia convenzionata o Edilizia Residenziale Sociale

Si tratta di progetti che si collocano tra l’edilizia popolare e il mercato immobiliare libero destinati alla fascia di popolazione che non può accedere ai bandi ERP ma che non riesce ad acquistare o sostenere un canone d’affitto di un appartamento a prezzi di mercato. Il social housing è definito dal D.M. 22 aprile 2008.

Equo canone

Con la legge L.392 del 1978 si introdusse una calmierazione dei canoni di affitto: i contratti stipulati non potevano superare il cosiddetto “equo canone”, un valore stabilito sulla base di alcune caratteristiche dell’alloggio locato, come il tipo di immobile (rurale, ultrapopolare, popolare, economico, civile, signorile), il livello di piano, lo stato di conservazione, la zona della città, l'accesso o meno al trasporto pubblico locale, le dimensioni della città. La legge fu abrogata nel 1998 e da allora i canoni di affitto privati sono completamente sottoposti al mercato.

24 October 2023

Di cedolare secca per le locazioni brevi e di fantomatici “scioperi”

Alla luce delle dichiarazioni di Abbav comparse sulla Nuova Venezia, ci teniamo a fare alcune precisazioni su temi come cedolare secca per le locazioni brevi, fantomatici “scioperi” minacciati dai gestori degli affitti turistici e fosse settiche.

Innanzitutto, l’aumento da 21% al 26% della cedolare secca, al momento in discussione, è un’ottima notizia. Anzi, si sarebbe potuto proporre di più, cioè eliminare radicalmente questo regime fiscale che, specie se applicato agli affitti brevi, risulta iniquo e inutile. La cedolare secca infatti consente al proprietario di pagare un’aliquota fissa su redditi da affitto breve (21%) a prescindere dal suo reddito complessivo: che sia un Paperone o una persona priva di altri redditi significativi, le tasse sugli affitti brevi sono le stesse. E questo regime si applica, al momento, a chi affitta ai turisti fino a 4 case, quindi non proprio un povero piccolo proprietario. A ciò si aggiunga che l’attuale regime di cedolare secca per gli affitti brevi esercita una concorrenza fortissima in danno degli affitti di lungo periodo (4+4) e affitti a canone concordato (3+2) per residenti, che prevedono anch’essi la cedolare secca (rispettivamente al 21% e al 10%), ma sono assai meno rimunerativi. Va infine ricordato che la cedolare secca è un regime teoricamente volto a far emergere il “nero” in un settore, quello delle locazioni, in cui era molto frequente: premesso che molti studi hanno messo in dubbio l’utilità in questo senso della cedolare secca, per gli affitti brevi ci sono altri, più efficaci strumenti per individuare gli evasori. Si pensi ad esempio alla nuova direttiva europea DAC7, che prevede uno scambio di informazioni tra piattaforme degli affitti brevi e autorità fiscali.

Quanto allo “sciopero” che minacciano i gestori degli affitti brevi, ci teniamo a fare un po’ di pulizia del linguaggio: si chiama SERRATA, non sciopero. Non si tratta infatti di lavoratori dipendenti privati o pubblici che si astengono dal lavoro (e dallo stipendio) per lottare per i propri diritti, ma di proprietari e imprenditori che chiudono per qualche tempo la propria attività come forma di protesta e tutela dei propri interessi. Non è esattamente la stessa cosa.

Infine, non capiamo sinceramente perché si continui a discutere sulla questione delle fosse settiche (se non fosse per i controlli, che andrebbero incrementati).

Il TAR Veneto ha dato ragione su tutta la linea al Comune: le case affittate ai turisti non sono come le case affittate ai residenti. Solo queste ultime possono avvalersi della deroga alle fosse settiche, mentre gli affitti brevi devono conformarsi alle regole previste per le altre strutture ricettive.

Le parole del TAR sono chiarissime: “E’ evidente del resto la differenza con le locazioni ad uso abitativo, ordinarie o transitorie, dirette a soddisfare l’interesse primario all’alloggio, e non un interesse meramente turistico, sicché non risulta incongruo un trattamento differenziato che – in applicazione delle specificità già richiamate e nel rispetto della normativa menzionata che prevede un adeguamento progressivo – introduca una tutela particolare della sola residenzialità e del bisogno abitativo”.

Forse sarebbe il caso di chiudere qui questa polemica sterile.