Canoni concordati (Patti territoriali)
Contratto di affitto in cui il canone mensile non è libero, ma stabilito in base a specifici “accordi territoriali” che coinvolgono i Comuni, le organizzazioni di inquilini e di proprietari e il Ministero dei Lavori Pubblici. Nel Comune di Venezia tale accordo è stato rinnovato il 28 marzo 2018. In generale, questi contratti sono vantaggiosi sia per l’inquilino poiché il canone è inferiore al prezzo di mercato, sia per il proprietario che gode di alcune agevolazioni fiscali. (link: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali text: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali )
Città storica
I sestieri veneziani inclusa l'isola della Giudecca.
Città insulare
La città storica + l'estuario e le isole minori.
Terraferma
Il territorio non insulare del Comune di Venezia.
Comuni ad alta tensione abitativa
Sono una serie di comuni, individuati per legge e in base a delibere del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), nei quali è presente un forte disagio abitativo. Tra i Comuni ad alta tensione abitativa vi sono tutte le maggiori città italiane e i capoluoghi di provincia. Proprio in ragione del disagio abitativo, si prevede che ai proprietari che concludono contratti di locazione a canone agevolato o concordato siano concessi significativi benefici fiscali (cedolare secca al 10%).
E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica)
È costituita da alloggi il cui canone di locazione è commisurato al reddito delle famiglie locatarie. Vi si accede tramite bando comunale che ne identifica i criteri di accesso e relativa graduatoria. La proprietà di tali alloggi è di Enti o Amministrazioni pubbliche mentre la gestione può essere affidata a soggetti terzi.
I.P.A.V. – Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane
Tra gli enti socio-assistenziali rivolti alla persona più importanti del Veneto. Gestisce strutture socio-sanitarie, residenziali, centri servizi rivolti ad anziani, di riabilitazione, comunità alloggio per ragazzi e ragazze con difficoltà famigliari e di disagio giovanile, ecc. I.P.A.V. è proprietaria di un ingente patrimonio disponibile, derivante da lasciti e donazioni, costituito da 587 immobili a destinazione abitativa e 211 con destinazione diversa (negozi, alberghi, magazzini, …) localizzati in massima parte nella Città Storica di Venezia. Questi immobili sono locati con contratti del tipo libero o conformi agli accordi territoriali. Le nuove assegnazione di abitazioni sfitte sono decise attraverso gara a base d’asta al massimo rialzo. La redditività lorda degli immobili del patrimonio disponibile di I.P.A.V. è pari complessivamente a circa dieci milioni di euro annui (dato aggiornato al 2021).
ISEE-ERP
Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP): introdotto da legge regionale determina l’accesso, la permanenza e il calcolo dei canoni di locazione degli alloggi ERP.
Legge speciale per Venezia
Con questo termine si indica, in modo generico, un complesso di interventi legislativi “speciali” che, a seguito dell’alluvione del 1966, sono stati approvati nel tempo con il fine di perseguire la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica della città. Per quanto concerne la casa e la residenzialità, è particolarmente rilevante la legge n. 798/1984 (seconda legge speciale dopo la prima del 1973) che introduce importanti investimenti per l’edilizia residenziale e contributi ai privati per il risanamento di immobili di proprietà, con destinazione abitativa vincolata per alcuni anni.
Locazioni brevi turistiche
Sono una tipologia di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo che coniuga lo scopo turistico (l’abitazione cioè non viene affittata per risiederci stabilmente) con la brevità della relativa durata (almeno inferiore a 30 giorni, ma spesso limitata a pochi giorni). Si tratta della tipologia contrattuale più frequente con la quale le case a Venezia sono affittate ai turisti. La sua grande diffusione è legata all’avvento delle piattaforme di home-sharing; la più nota fra queste è Airbnb (nata nel 2008). Non essendo una tipologia ricettiva vera e propria, le locazioni turistiche brevi non ricadono nella competenza legislativa regionale in materia di strutture ricettive (diversamente da B&B, affittacamere, ecc.), ma in quella statale.
Equo canone
Con la legge L.392 del 1978 si introdusse una calmierazione dei canoni di affitto: i contratti stipulati non potevano superare il cosiddetto “equo canone”, un valore stabilito sulla base di alcune caratteristiche dell’alloggio locato, come il tipo di immobile (rurale, ultrapopolare, popolare, economico, civile, signorile), il livello di piano, lo stato di conservazione, la zona della città, l'accesso o meno al trasporto pubblico locale, le dimensioni della città. La legge fu abrogata nel 1998 e da allora i canoni di affitto privati sono completamente sottoposti al mercato.
QUANDO L’IDEOLOGIA PROVOCA DISASTRI
Parte seconda: il nuovo bando di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Venezia

Riassunto delle puntate precedenti
Tra i requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), la L.R. n. 39/2017 all’art. 25 comma 2 lett. a) prevedeva la “Residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso”.
Tre richiedenti, esclusi dalla graduatoria definitiva del Bando ERP 2023 del Comune di Venezia a causa della mancanza del suddetto requisito (c.d. “residenza protratta” sul territorio regionale), sono andati in causa con la Regione Veneto e con il Comune di Venezia, ritenendo tra l’altro che l’articolo in questione ponesse una “...rilevante e non manifestamente infondata questione di costituzionalità (...)”.
Il Tribunale di Padova, richiamandosi a una serie di sentenze della Corte costituzionale che avevano più volte dichiarato l’incostituzionalità di requisiti analoghi previsti da altre leggi regionali, ha sospeso il giudizio e, in data 18 maggio 2023, ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. A fronte della potenziale illegittimità della legge, altri comuni veneti hanno prudenzialmente ammesso con riserva i richiedenti che sarebbero stati esclusi sulla base del criterio della residenza protratta. Il Comune di Venezia ha deciso di non farlo, precludendosi così la possibilità, in caso di esito sfavorevole del giudizio, di apportare correttivi “in corso d’opera” e chiudere il procedimento con le assegnazioni definitive.
Come ampiamente atteso, la Corte costituzionale si è pronunciata nel merito il 7 marzo 2024, ritenendo illegittimo, “per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza”, l’art. 25 comma 2 lett. a) della L.R. 39/2017.
In seguito a questa sentenza, il Comune di Venezia, dall’aprile 2024 ha sospeso le assegnazioni di alloggi ERP ai richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie, limitandosi ad assegnazioni solo in caso di emergenze abitative e nei limiti consentiti dalla legislazione regionale.
Oltra a chiedere il rinvio della legge regionale alla Corte, i ricorrenti avevano pure chiesto di censurare e dichiarare il carattere discriminatorio di alcune norme, contenute nel Regolamento regionale e nel Bando comunale, che prevedono l’attribuzione di punteggi premiali nel caso di prolungata residenza in Veneto del richiedente (max 7 punti stabiliti dalla Regione) e nel Comune di Venezia (max 8 punti decisi dalla Giunta comunale).
Aderendo a tali richieste, il 2 gennaio scorso, il Tribunale di Padova ha dichiarato l’illegittimità anche dei punteggi assegnati per gli anni di residenza in Regione e in Comune.
E’ solo dopo questo pronunciamento che la Giunta regionale delibera il 21 gennaio 2025:
- di adeguare alla sentenza della Consulta (dopo oltre 10 mesi dalla sua emanazione!) il regolamento regionale in materia di requisiti per la partecipazione ai bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi Erp;
- di impugnare la decisione del Tribunale di Padova, dandovi però provvisoriamente attuazione “congelando” l’attribuzione di punteggi per gli anni di residenza in Veneto. Questo "congelamento" è stato poi rimosso quando la Corte d’Appello ha sospeso a sua volta, in via provvisoria, l’efficacia esecutiva della decisione del Tribunale in attesa di pronunciarsi definitivamente sul ricorso.
Anche l’Amministrazione comunale ricorre contro l’ordinanza del tribunale di Padova, ma senza congelare, né tantomeno cassare i punteggi per residenza nel Comune, rinunciando in questo modo a emanare un nuovo bando di Erp, come invece hanno fatto altri comuni del Veneto.
Quindi: 2000 famiglie collocate nella graduatoria 2023, ormai decaduta, e assegnazioni bloccate da 17 mesi.
Il bando 2025: ideologia e propaganda
Finalmente, dopo tre anni, il 3 settembre la Giunta comunale approva la delibera per l’emanazione di un nuovo bando di concorso per l’anno 2025 e l’8 settembre sul sito comunale viene pubblicato l’avviso dell’apertura del bando “...per l’assegnazione di circa 250 alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità della graduatoria”
Ottemperando alla sentenza della Consulta, tra i requisiti per la partecipazione al bando non sono più previsti i 5 anni di residenza in Regione.
Le “sorprese” arrivano dalla lettura della scheda che riporta le condizioni socioeconomiche e abitative dei richiedenti che danno diritto a punteggio: sono le stesse del bando 2022, compresa “la residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto” da 10 a oltre 30 anni, premiata con punteggio da 2 a 7.
Non solo, ma anche tra i punteggi attribuiti autonomamente dal Comune rimane, sia pure ridimensionato, quello per residenza ininterrotta nel territorio comunale: nel bando precedente erano da 1 a 8 punti per residenza dai 15 a oltre i 25 anni; nel bando 2025 sono da 1 a 5 punti per residenza dai 5 a oltre i 15 anni.
Il Tribunale Civile di Padova, nell’ordinare la rimozione del punteggio per residenza o attività lavorativa nel Veneto, dava comunque la possibilità alla Regione di rimodularlo, rendendolo compatibile alle condizioni di disagio espresse dal richiedente.
Resta ferma la possibilità per la Regione di introdurre una previsione attributiva del punteggio in ragione della c.d. residenza pregressa che sia... proporzionata al punteggio attribuito dalle altre condizioni soggettive e oggettive previste dal Regolamento e connessa allo stato di bisogno del richiedente
E’ invece tassativo riguardo alla possibilità per il Comune di attribuire ulteriori punteggi per residenza aggiuntivi a quelli attribuiti dalla Regione
Va dunque ordinato al Comune di Venezia di applicare l’art. 8, comma 4 del Regolamento regionale 4/2018 - ai sensi del quale «Il Comune può stabilire ulteriori condizioni, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dal presente articolo, con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio, per le quali assegnare un punteggio da 1 a 8» - astenendosi dall’inserire nei futuri bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e da quelli eventualmente già emessi ma non ancora definiti con l’assegnazione degli alloggi la clausola che prevede punteggi aggiuntivi (rispetto a quanto previsto dal Regolamento Regionale)...
In sintesi: Regione e Comune, avendo deciso di ricorrere in appello contro la decisione del Tribunale di Padova, hanno sostanzialmente mantenuto, salvo per una breve sospensione (da parte della Regione) e una piccola correzione al ribasso (da parte del Comune), i punteggi premiali per la residenza protratta, sia sul territorio regionale sia su quello comunale (inutile dire che chi gode dei punti per la seconda somma pure quelli previsti per la prima…). .
In questo modo il Comune ha predisposto un bando che può essere rimesso radicalmente in discussione dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia, qualora venissero respinti i ricorsi presentati da Regione e Comune.
E allora, ecco la grande pensata: costruire una graduatoria di assegnazione a punteggio variabile, a seconda della decisione della Corte d’Appello.
Si legge nell’Allegato A) alla “Determinazione del Dirigente avente per oggetto l’approvazione e emanazione del Bando di concorso anno 2025 ...”
Si precisa che i punteggi di cui all’art. 8 comma 2 punto f) del regolamento Regionale “residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto” e art. 8 comma 4 “richiedenti residenti ininterrottamente nel territorio del Comune di Venezia” verranno riconosciuti con riserva in quanto attualmente il Regolamento che li prevede è oggetto di giudizio pendente davanti alla Corte d’Appello di Venezia, il cui esito non è oggi prevedibile.
Quindi, ai richiedenti saranno riconosciuti in prima battuta i punteggi per residenzialità in Regione e nel Comune: sommandoli si ha un totale massimo di 12 punti.
Se la Corte d’Appello accoglierà il ricorso, la graduatoria rimarrà invariata; ma se invece la sentenza sarà di rigetto totale o parziale dei ricorsi, sarà completamente sconvolta e i richiedenti collocati nella parte alta della graduatoria e quindi potenziali assegnatari potrebbero ritrovarsi in posizione più arretrata e tale da escluderli dall’assegnazione a vantaggio di altri inizialmente con punteggi più bassi: 5, 10, o 12 punti in più o in meno sono in questo senso determinanti.
In entrambi i casi, comunque, il Comune non potrà effettuare un’assegnazione prima della sentenza della Corte d’Appello, che speriamo arrivi a breve, a meno di non essere poi costretto a revocarla se la sentenza sarà avversa ai ricorsi.
Insomma, un brutto pasticciaccio che si poteva tranquillamente evitare, ma hanno prevalso, una volta di più, l’ideologia e la propaganda che, specie in vista di elezioni, emergono con prepotenza.
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Social Housing/Edilizia convenzionata o Edilizia Residenziale Sociale
Si tratta di progetti che si collocano tra l’edilizia popolare e il mercato immobiliare libero destinati alla fascia di popolazione che non può accedere ai bandi ERP ma che non riesce ad acquistare o sostenere un canone d’affitto di un appartamento a prezzi di mercato. Il social housing è definito dal D.M. 22 aprile 2008.