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Osservatorio Civico su casa e residenzialità

Canoni concordati (Patti territoriali)

Contratto di affitto in cui il canone mensile non è libero, ma stabilito in base a specifici “accordi territoriali” che coinvolgono i Comuni, le organizzazioni di inquilini e di proprietari e il Ministero dei Lavori Pubblici. Nel Comune di Venezia tale accordo è stato rinnovato il 28 marzo 2018. In generale, questi contratti sono vantaggiosi sia per l’inquilino poiché il canone è inferiore al prezzo di mercato, sia per il proprietario che gode di alcune agevolazioni fiscali. (link: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali text: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali )

Città storica

I sestieri veneziani inclusa l'isola della Giudecca.

Città insulare

La città storica + l'estuario e le isole minori.

Terraferma

Il territorio non insulare del Comune di Venezia.

Comuni ad alta tensione abitativa

Sono una serie di comuni, individuati per legge e in base a delibere del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), nei quali è presente un forte disagio abitativo. Tra i Comuni ad alta tensione abitativa vi sono tutte le maggiori città italiane e i capoluoghi di provincia. Proprio in ragione del disagio abitativo, si prevede che ai proprietari che concludono contratti di locazione a canone agevolato o concordato siano concessi significativi benefici fiscali (cedolare secca al 10%).

E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica)

È costituita da alloggi il cui canone di locazione è commisurato al reddito delle famiglie locatarie. Vi si accede tramite bando comunale che ne identifica i criteri di accesso e relativa graduatoria. La proprietà di tali alloggi è di Enti o Amministrazioni pubbliche mentre la gestione può essere affidata a soggetti terzi.

I.P.A.V. – Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane

Tra gli enti socio-assistenziali rivolti alla persona più importanti del Veneto. Gestisce strutture socio-sanitarie, residenziali, centri servizi rivolti ad anziani, di riabilitazione, comunità alloggio per ragazzi e ragazze con difficoltà famigliari e di disagio giovanile, ecc. I.P.A.V. è proprietaria di un ingente patrimonio disponibile, derivante da lasciti e donazioni, costituito da 587 immobili a destinazione abitativa e 211 con destinazione diversa (negozi, alberghi, magazzini, …) localizzati in massima parte nella Città Storica di Venezia. Questi immobili sono locati con contratti del tipo libero o conformi agli accordi territoriali. Le nuove assegnazione di abitazioni sfitte sono decise attraverso gara a base d’asta al massimo rialzo. La redditività lorda degli immobili del patrimonio disponibile di I.P.A.V. è pari complessivamente a circa dieci milioni di euro annui (dato aggiornato al 2021).

ISEE-ERP

Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP): introdotto da legge regionale determina l’accesso, la permanenza e il calcolo dei canoni di locazione degli alloggi ERP.

Legge speciale per Venezia

Con questo termine si indica, in modo generico, un complesso di interventi legislativi “speciali” che, a seguito dell’alluvione del 1966, sono stati approvati nel tempo con il fine di perseguire la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica della città. Per quanto concerne la casa e la residenzialità, è particolarmente rilevante la legge n. 798/1984 (seconda legge speciale dopo la prima del 1973) che introduce importanti investimenti per l’edilizia residenziale e contributi ai privati per il risanamento di immobili di proprietà, con destinazione abitativa vincolata per alcuni anni.

Locazioni brevi turistiche

Sono una tipologia di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo che coniuga lo scopo turistico (l’abitazione cioè non viene affittata per risiederci stabilmente) con la brevità della relativa durata (almeno inferiore a 30 giorni, ma spesso limitata a pochi giorni). Si tratta della tipologia contrattuale più frequente con la quale le case a Venezia sono affittate ai turisti. La sua grande diffusione è legata all’avvento delle piattaforme di home-sharing; la più nota fra queste è Airbnb (nata nel 2008). Non essendo una tipologia ricettiva vera e propria, le locazioni turistiche brevi non ricadono nella competenza legislativa regionale in materia di strutture ricettive (diversamente da B&B, affittacamere, ecc.), ma in quella statale.

Social Housing/Edilizia convenzionata o Edilizia Residenziale Sociale

Si tratta di progetti che si collocano tra l’edilizia popolare e il mercato immobiliare libero destinati alla fascia di popolazione che non può accedere ai bandi ERP ma che non riesce ad acquistare o sostenere un canone d’affitto di un appartamento a prezzi di mercato. Il social housing è definito dal D.M. 22 aprile 2008.

Equo canone

Con la legge L.392 del 1978 si introdusse una calmierazione dei canoni di affitto: i contratti stipulati non potevano superare il cosiddetto “equo canone”, un valore stabilito sulla base di alcune caratteristiche dell’alloggio locato, come il tipo di immobile (rurale, ultrapopolare, popolare, economico, civile, signorile), il livello di piano, lo stato di conservazione, la zona della città, l'accesso o meno al trasporto pubblico locale, le dimensioni della città. La legge fu abrogata nel 1998 e da allora i canoni di affitto privati sono completamente sottoposti al mercato.

23 January 2026

Bandi ERP, quando l'ideologia provoca disastri - parte quarta

La sentenza della Corte d'Appello di Venezia

È stata pubblicata la sentenza della Corte d’Appello, forte anche di una recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha bocciato i ricorsi presentati da Comune di Venezia e Regione Veneto contrari alla sentenza del Tribunale Amministrativo di Padova che aveva dichiarato illegittimi i punteggi attribuiti ai richiedenti di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP),  per residenza o attività lavorativa protratta nel tempo nei territori interessati dai bandi. 

Subito si sono levate le vibranti, ma fuorvianti, proteste  sia dell’assessore del Comune con delega alla casa che dei presidenti degli Enti di gestione del patrimonio pubblico residenziale, Insula e ATER, alle quali qui rispondiamo entrando nel merito della sentenza per segnalare le evidenti forzature e banalizzazioni nelle loro dichiarazioni rilasciate alla stampa.

Dichiara l'assessore

“se nella prossima graduatoria non ci saranno cittadini veneziani la colpa sarà delle associazioni che hanno fatto ricorso ... dovremmo ringraziare quei comitati che hanno fatto questo tipo di azione  veramente ideologica e politica e pezzi della sinistra che l’avevano sostenuta”

Un breve riassunto: nel bando di assegnazione di alloggi ERP del 2022 la Regione, sostenuta dal Comune, ha posto il vincolo dei 5 anni di residenza in Veneto, nonostante precedenti  sentenze di  illegittimità  pronunciate dalla Corte costituzionale, andando quindi inevitabilmente incontro a una bocciatura che ha portato l’Amministrazione comunale a sospendere dall’aprile 2024 (da oltre 20 mesi) le assegnazioni di ERP.

I due Enti hanno poi deciso nel gennaio 2025, nonostante anche in questo caso ci fossero già sentenze di illegittimità della Corte, di ricorrere contro il giudizio  del Tribunale Amministrativo di Padova avverso ai punteggi per lunga residenza attribuiti ai richiedenti. Anche in questo caso la sentenza della Corte d’appello è stata, inevitabilmente, di rigetto del ricorso. 

Scelta ideologica e propaganda vanno attribuiti a chi, pervicacemente, ha finto di ignorare quanto più volte ribadito dalle sentenze della Consulta -in modo irresponsabile soprattutto nei confronti delle famiglie in graduatoria.

Dichiara sempre l’assessore

“Ora, con questa sentenza, rischiamo che nelle prime posizioni ci siano cittadino stranieri residenti in Veneto che magari sono appena sbarcati da Lampedusa... che passeranno davanti ai veneziani.”

Sorvolando sulla vis polemica, vorremmo rassicurare l’assessore che i migranti appena sbarcati a Lampedusa non possono essere in graduatoria, perché il bando 2025 prevede tra i requisiti necessari alla partecipazione di richiedenti stranieri un permesso di soggiorno di lungo periodo, ovvero un permesso di soggiorno biennale con regolare contratto di lavoro. Quindi si metta tranquillo.

Un’altra cosa a margine, ma importante: tra i “cittadini stranieri” ci sono donne che hanno lasciato la loro famiglia per accudire i nostri vecchi, gli infermieri che in Italia non si trovano, i muratori, i lavoratori spesso sottopagati della Fincantieri, orgoglio nazionale, gli sguatteri, i camerieri, i cuochi che mandano avanti la ristorazione... Un po' di considerazione la meriterebbero dai rappresentanti delle istituzioni.

Ricordo una frase di un ministro della Svizzera ai tempi dell’emigrazione italiana di massa “Aspettavamo braccia, sono arrivate persone”. Lo dovrebbe ricordare anche lei.

Insiste il presidente di Insula

“Per la suprema corte dare un punteggio in più a chi è residente non va bene...Questa sentenza non farà riconoscere niente a chi vive, lavora...”

...e ribadisce il presidente di ATER:

“Non poter attribuire un punteggio in graduatoria anche legandolo alla residenzialità significa svilire il ruolo delle ATER [???] e non riconoscere il valore dei cittadini che contribuiscono alla vita sociale della comunità.”

1) Procediamo con ordine, iniziando con qualche esempio relativo al peso dei punti per lunga residenza rispetto ai punteggi per disagio economico e abitativo, nella graduatoria oggetto del ricorso presso il Tribunale di Padova

Se il richiedente vive a Venezia da 10 anni (0 punti per residenza)

  • è privo di casa da almeno 1 anno, 14 punti
  • è sfrattato, 12 punti
  • vive in alloggio procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza, 10 punti
  • è molto povero (ISEE minore di 2000 euro, 5 punti), è anche anziano (2 punti) e disabile (3 punti); vive in un alloggio antigienico (2 punti) e sovraffollato con più di tre persone a vano, (3 punti), 15 punti

Se il richiedente

  • NON è privo di casa da almeno 1 anno (0 punti), NON è sfrattato, (0 punti), NON vive in alloggio procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza, (0 punti), NON è povero (0 punti), NON è anziano (0 punti), NON è disabile (0 punti), NON vive in un alloggio antigienico (0 punti) e nemmeno sovraffollato (0 punti) 
  • Ma VIVE A VENEZIA DA 30 ANNI, 15 PUNTI (8 per residenza nel Comune più 7 per residenza o attività lavorativa nella Regione)

Questo era il peso della residenza di lungo termine, in grado di stravolgere ogni ordinamento gerarchico nella graduatoria sulla base del disagio abitativo e di condizionare pesantemente le assegnazioni e per questo dichiarato illegittimo dal tribunale di Padova.

E a punteggio 0 per residenza non ci sono gli immigrati appena sbarcati a Lampedusa, ma persone che vivono e lavorano a Venezia anche da 10 anni. 

Nell’ultimo bando 2025, nonostante la sentenza del Tribunale Amministrativo e nelle more della sentenza della Corte d’Appello, la Regione ha mantenuto inalterati i punteggi per residenza; il Comune li ha ridimensionati da 8 a 5, portando il totale a 12 punti, comunque eccessivo, oltre 1/3 del punteggio utile per ottenere l’assegnazione.

2) Differentemente da come vogliono far credere l’assessore e i presidenti, le sentenze della Corte costituzionale e della Corte d’Appello non vietano l’attribuzione di punteggi alla residenza, ma ribadiscono che questi devono essere collegati al bisogno abitativo.

Come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2026 (che avevamo commentata qui) “l’ERP risponde precisamente a questo dovere della Repubblica, in quanto tale servizio «è dirett[o] ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a “garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi” (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla “provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti” (sentenza n. 168 del 2014)» (sentenze n. 147 del 2024 e n. 44 del 2020; in termini pressoché analoghi anche la sentenza n. 1 del 2025).” 

Non solo, ma indica anche quale potrebbe essere un modo per valorizzare congiuntamente la stanzialità sul territorio e il bisogno abitativo, e cioè attraverso l’attribuzione di un punteggio specifico per gli anni di presenza dei richiedenti nelle graduatorie di ERP.

Questa condizione è presente nel bando 2025 con un punteggio da 1 a 5 punti, che andrebbe a pesare per circa un quinto sul punteggio totale, depurato dai punti per lunga residenza, garantendo alle famiglie stanziali da più tempo una priorità, senza per questo diventare indispensabile per poter sperare nell’assegnazione, come accaduto fino ad oggi.

Infine, due questioni cruciali

1) Per poter affrontare una domanda sociale abitativa che a Venezia non accenna a diminuire è indispensabile la messa a disposizione di un’offerta abitativa pubblica congrua, oggi del tutto insufficiente e che si riduce solo alla rimessa a reddito degli alloggi sfitti. 

Tra il 1994 e il 2024 ATER ha perso a Venezia oltre 1.500 alloggi, in massima parte passati dalla gestione pubblica alla proprietà privata attraverso processi di alienazione agli inquilini.

Il Comune  invece,  dal 1994 fino al 2014 amplia significativamente il proprio patrimonio, di 1343 alloggi, ma dal 2015 si evidenzia una riduzione di circa 200 alloggi, a causa della scelta delle amministrazioni che si sono succedute di non investire  sull’ampliamento del patrimonio, nonostante i fondi messi a disposizioni dal PNRR e, in parte, dalla Legge Speciale e dal PON Metro europeo.

Se il patrimonio abitativo totale si assottiglia, sono invece in continuo aumento gli alloggi inoccupati, che nel 2017 erano 1798 e alla fine del 2024 hanno raggiunto. le 2.678 unità.  

Questi sono i veri problemi, che riducono a una quota minima la domanda soddisfatta attraverso l’assegnazione di alloggi di ERP: tra il 2023 e ottobre 2025, il Comune ha assegnato agli oltre 2000 richiedenti collocati nella graduatoria ERP del 2023,  112 alloggi, una miseria,  anche a causa della sospensione delle assegnazioni in seguito alla sentenza della Corte costituzionale sui requisiti di partecipazione ai bandi.

2) Le case ai veneziani non le portano via gli immigrati ma la continua espansione senza regole delle locazioni turistiche brevi, che stanno riducendo Venezia a un grande albergo diffuso, che caccia i residenti e che espelle da un mercato immobiliare privato ormai totalmente speculativo quote crescenti di popolazione, anche a reddito medio e che chiude la porta in faccia a figure professionali di cui la nostra città ha estremamente bisogno.

(Magari l’assessore alla casa potrebbe parlarne all’assessore al turismo?)

Rimandiamo anche al commento dell'Associazione Studi Giuridici Immigrazione (che ringraziamo anche per la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia) 'La Corte d’Appello di Venezia conferma: l’assegnazione delle case popolari in base alla durata della residenza è discriminatorio. Bando comunale e legge regionale da rifare' pubblicato il 21 gennaio.