Categoria

Canoni concordati (Patti territoriali)

Contratto di affitto in cui il canone mensile non è libero, ma stabilito in base a specifici “accordi territoriali” che coinvolgono i Comuni, le organizzazioni di inquilini e di proprietari e il Ministero dei Lavori Pubblici. Nel Comune di Venezia tale accordo è stato rinnovato il 28 marzo 2018. In generale, questi contratti sono vantaggiosi sia per l’inquilino poiché il canone è inferiore al prezzo di mercato, sia per il proprietario che gode di alcune agevolazioni fiscali. (link: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali text: https://www.comune.venezia.it/content/patti-territoriali )

Città storica

I sestieri veneziani inclusa l'isola della Giudecca.

Città insulare

La città storica + l'estuario e le isole minori.

Terraferma

Il territorio non insulare del Comune di Venezia.

Comuni ad alta tensione abitativa

Sono una serie di comuni, individuati per legge e in base a delibere del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), nei quali è presente un forte disagio abitativo. Tra i Comuni ad alta tensione abitativa vi sono tutte le maggiori città italiane e i capoluoghi di provincia. Proprio in ragione del disagio abitativo, si prevede che ai proprietari che concludono contratti di locazione a canone agevolato o concordato siano concessi significativi benefici fiscali (cedolare secca al 10%).

E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica)

È costituita da alloggi il cui canone di locazione è commisurato al reddito delle famiglie locatarie. Vi si accede tramite bando comunale che ne identifica i criteri di accesso e relativa graduatoria. La proprietà di tali alloggi è di Enti o Amministrazioni pubbliche mentre la gestione può essere affidata a soggetti terzi.

I.P.A.V. – Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane

Tra gli enti socio-assistenziali rivolti alla persona più importanti del Veneto. Gestisce strutture socio-sanitarie, residenziali, centri servizi rivolti ad anziani, di riabilitazione, comunità alloggio per ragazzi e ragazze con difficoltà famigliari e di disagio giovanile, ecc. I.P.A.V. è proprietaria di un ingente patrimonio disponibile, derivante da lasciti e donazioni, costituito da 587 immobili a destinazione abitativa e 211 con destinazione diversa (negozi, alberghi, magazzini, …) localizzati in massima parte nella Città Storica di Venezia. Questi immobili sono locati con contratti del tipo libero o conformi agli accordi territoriali. Le nuove assegnazione di abitazioni sfitte sono decise attraverso gara a base d’asta al massimo rialzo. La redditività lorda degli immobili del patrimonio disponibile di I.P.A.V. è pari complessivamente a circa dieci milioni di euro annui (dato aggiornato al 2021).

ISEE-ERP

Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP): introdotto da legge regionale determina l’accesso, la permanenza e il calcolo dei canoni di locazione degli alloggi ERP.

Legge speciale per Venezia

Con questo termine si indica, in modo generico, un complesso di interventi legislativi “speciali” che, a seguito dell’alluvione del 1966, sono stati approvati nel tempo con il fine di perseguire la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica della città. Per quanto concerne la casa e la residenzialità, è particolarmente rilevante la legge n. 798/1984 (seconda legge speciale dopo la prima del 1973) che introduce importanti investimenti per l’edilizia residenziale e contributi ai privati per il risanamento di immobili di proprietà, con destinazione abitativa vincolata per alcuni anni.

Locazioni brevi turistiche

Sono una tipologia di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo che coniuga lo scopo turistico (l’abitazione cioè non viene affittata per risiederci stabilmente) con la brevità della relativa durata (almeno inferiore a 30 giorni, ma spesso limitata a pochi giorni). Si tratta della tipologia contrattuale più frequente con la quale le case a Venezia sono affittate ai turisti. La sua grande diffusione è legata all’avvento delle piattaforme di home-sharing; la più nota fra queste è Airbnb (nata nel 2008). Non essendo una tipologia ricettiva vera e propria, le locazioni turistiche brevi non ricadono nella competenza legislativa regionale in materia di strutture ricettive (diversamente da B&B, affittacamere, ecc.), ma in quella statale.

Social Housing/Edilizia convenzionata o Edilizia Residenziale Sociale

Si tratta di progetti che si collocano tra l’edilizia popolare e il mercato immobiliare libero destinati alla fascia di popolazione che non può accedere ai bandi ERP ma che non riesce ad acquistare o sostenere un canone d’affitto di un appartamento a prezzi di mercato. Il social housing è definito dal D.M. 22 aprile 2008.

Equo canone

Con la legge L.392 del 1978 si introdusse una calmierazione dei canoni di affitto: i contratti stipulati non potevano superare il cosiddetto “equo canone”, un valore stabilito sulla base di alcune caratteristiche dell’alloggio locato, come il tipo di immobile (rurale, ultrapopolare, popolare, economico, civile, signorile), il livello di piano, lo stato di conservazione, la zona della città, l'accesso o meno al trasporto pubblico locale, le dimensioni della città. La legge fu abrogata nel 1998 e da allora i canoni di affitto privati sono completamente sottoposti al mercato.

4 December 2024

Key box, SPID e altre storie fantastiche

di Giacomo Menegus

È bastata una circolare del Ministero dell’Interno, che si è limitata a ribadire l’ovvio e già esistente obbligo di check-in degli ospiti di persona,* perché dal settore degli affitti brevi si levasse l’ennesima geremiade: “Ci discriminano!”, “Colpiscono la proprietà privata!”, “Non conoscono gli affitti brevi!”, “Come sopravviveranno le strutture nelle aree interne??”. Questo il tono “composto” dei commenti.

Nulla di nuovo, si dirà, per un settore che, come altri in Italia, ha fatto del vittimismo e della resistenza ad oltranza ad ogni normativa il proprio marchio di fabbrica.

Ma in questo frangente gli argomenti spesi contro il sacrosanto richiamo del Viminale sfociano nell’aperta mistificazione della realtà. E meritano di essere puntualmente smontati.

Il primo argomento è la discriminazione.

AIGAB, seguita da altre realtà associative, sostiene che molti operatori fanno il self check-in da remoto attraverso la scansione del documento di riconoscimento dell’ospite, il confronto biometrico mediante fotografia effettuata dall’ospite e l’invio di un messaggio OTP e/o videocall da parte di un operatore.

Vietare queste pratiche sarebbe dunque discriminatorio rispetto alle operazioni di riconoscimento mediante SPID adottati dalla PA, a quelle delle società che rilasciano le PEC, a quelle delle banche per l’apertura dei conti correnti e la disposizione di pagamenti, a quelle delle società di car sharing per il noleggio auto, dei gestori di sistemi di pagamento (ad es. Paypal) fino a quelle degli operatori di telefonia mobile con tutte le procedure di attivazioni espletate unicamente online.

Ma per essere discriminati rispetto ad altri, bisogna trovarsi in situazioni quanto meno analoghe. E non è certo questo il caso.

Gli esempi fatti da AIGAB riguardano infatti tutti processi di digitalizzazione volti a facilitare i traffici giuridici o semplificare i rapporti con la PA, nei quali – a fronte di un piccolo sacrificio in punto di assoluta certezza sull’identità di chi svolge l’operazione – vi sono notevoli vantaggi per i singoli e per la collettività.

Nel caso dell’accettazione da remoto degli ospiti invece non c’è questo bilanciamento: il sacrificio in termini di sicurezza relativamente al riconoscimento degli ospiti si traduce in vantaggi prevalentemente privati (dell’host, che si risparmia la fatica dell’accoglienza in persona, e del guest, che si giova di orari flessibili) e costi prevalentemente pubblici. Mentre negli esempi fatti da AIGAB, se qualcosa va storto (ad es. un malintenzionato si impossessa delle tue credenziali), le conseguenze negative sono per lo più private (ad es. lo spiacevole alleggerimento del conto corrente online), nel caso dell’accettazione da remoto le conseguenze ricadono sulla collettività. Perché l’interesse in gioco non è la speditezza dei traffici o il buon andamento della PA, ma la sicurezza pubblica.

Su una linea di ragionamento totalmente opposta si collocano i Property Managers Italia attraverso le dichiarazioni di Lorenzo Fagnoni: affitti brevi e alberghi non sono la stessa cosa, “applicare gli stessi obblighi…denota un’incomprensione delle dinamiche del settore”.

Comprendiamo benissimo invece la logica sottesa a questa pretesa distinzione, soprattutto se promossa da grossi professionisti del settore come il ceo di ApartmentsFlorence: voler fare esattamente quello che fanno gli alberghi (dare accoglienza ai turisti), senza però accollarsi gli stessi costi ed oneri amministrativi.

Diventa davvero difficile, a questo punto, non dare ragione a Federalberghi che parla di concorrenza sleale…

Il premio per la miglior sparata lo vince però Armando Siri della Lega che, riprendendo gli argomenti di AIGAB, arriva a dire che, se il check-in a distanza non è sicuro, “allora stiamo dicendo che mafiosi, criminali, terroristi possono aprire un conto a distanza senza problemi”. È un commento talmente fuori fuoco che non servirebbe aggiungere altro. Però si potrebbe domandare al coordinatore dei dipartimenti della Lega, se il suo è lo stesso partito della stessa maggioranza di Governo che, nel DDL Sicurezza, esige da cittadini extra-UE l’acquisizione di copia del titolo di soggiorno per acquistare una sim (v. qui). Strani (e inspiegabili?) distinguo.

In fin dei conti, però, tutta questa vicenda è molto istruttiva.

Gli operatori del settore degli affitti brevi hanno finalmente gettato la maschera, mettendo da parte la falsa retorica per cui sarebbero stati a favore della legalità e mostrandosi per quello che sono: refrattari a qualsiasi regola, persino a quelle più basilari per garantire la sicurezza delle comunità in cui operano.

Un altro simpatico insegnamento arriva invece per le forze politiche che fino a ieri difendevano a spada tratta i locatori, oggi impegnate in complesse contorsioni verbali per salvare i proverbiali “capra e cavoli” (l’iniziativa del Viminale e gli affitti brevi) e attaccate dagli operatori del settore.

Non fanno che raccogliere quello che hanno seminato negli anni, coltivando la diffusa convinzione – che non ha riscontro alcuno in Costituzione – per cui la proprietà privata sarebbe “sacra e inviolabile”. È bastato ricordare la vigenza di una piccola norma, che protegge il più caro dei valori del centro-destra – la sicurezza, per scatenare un pandemonio!

* A proposito della circolare n. 38138 del 18 novembre 2024 del Dipartimento della Sicurezza Pubblica presso il Ministero dell’Interno rinviamo ancora al commento pubblicato sulla rivista giuridica online laCostituzione.info.